LO STATUTO DEL CLUB CAMPERISTI SARDI
 
Art. 1 Costituzione, denominazione

E’ costituita un’associazione denominata CAMPERISTI SARDI .
L’Associazione non ha scopo di lucro e può aderire ad altri Enti, Organismi e Associazioni locali, regionali nazionali e internazionali con fini convergenti agli scopi dell’art. 3.
 
Art. 2 Sede

L’Associazione ha sede in CAGLIARI (CA), Via Eleonora Fonseca, 81.
Il mutamento della sede nell'ambito della stessa regione non comporta modifica del presente articolo.
 
Art. 3 Scopi e finalità

Il Club intende:
a) promuovere lo spirito associativo fra tutti i possessori di veicoli attrezzati per il campeggio di qualsiasi marca e tipo;
b) favorire lo scambio di esperienze sia per una migliore utilizzazione dei mezzi sia per scoprire luoghi ed itinerari interessanti;
c) mantenere rapporti di amicizia fra quanti credono nella necessità di fare fronte comune, con raduni e viaggi, a quei problemi che lo stare insieme sicuramente facilita;
d) creare un centro on-line di documentazione tecnica, legale ed informativa dove tutti possono attingere e nello stesso tempo dare, al fine di rimuovere ostacoli burocratici di qualsiasi natura;
e) aiutare a risolvere i problemi individuali e collettivi per una completa sicura e piacevole vita all’aria aperta sia nelle città sia a contatto con la natura;
f) promuovere ogni sorta di studi e di ricerche a carattere culturale e turistico anche mediante notiziario online;
g) collaborare con Enti ed Istituti pubblici, privati, turistici, sportivi, culturali di città italiane e straniere, al fine di sviluppare e facilitare sempre più il libero turismo, per una completa sicura e piacevole vita all’aria aperta;
h) promuovere gli impianti di aree di sosta parcheggi e campeggi, da gestire direttamente per i propri soci o in collaborazione con enti pubblici o privati;
i) organizzare e favorire raduni a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, per creare occasione di incontro fra Soci e simpatizzanti al fine di accrescimento della forza sociale.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
 
Art. 4 Patrimonio

I beni mobili ed immobili di cui l’Associazione sia proprietaria per acquisti, lasciti, donazioni e tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità, costituiscono il patrimonio.
 
Art.5 Entrate

Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
Versamenti eseguiti dai fondatori originari e da quelli operati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione;
Dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
Degli introiti realizzati nel e per lo svolgimento della sua attività.
 
Art. 6 Membri dell'Associazione

L’iscrizione al Club CAMPERISTI SARDI è aperta a chiunque ne faccia domanda scritta purché si tratti di persona di buona condotta morale.
Possono far parte del Club i Campeggiatori possessori o fruitori di mezzi attrezzati per il Campeggio. Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.
Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
 
Art. 7 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Per l’accettazione o meno delle domande è competente il Consiglio Direttivo del Club.
La domanda a Socio deve essere accompagnata dal versamento dell’importo stabilito per la quota d’iscrizione e per la quota associativa annuale.
In caso di mancato accoglimento della domanda gli importi saranno restituiti.
 
Art. 8 Soci

I Soci si distinguono in Ordinari - Famigliari - Onorari - Sostenitori.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
L’adesione all’Associazione comporta per l’Associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni -dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
a) E’ Socio Ordinario la persona maggiorenne che sottoscrive la domanda d’iscrizione, che accetta il presente statuto ed il regolamento, che contribuisce, allo sviluppo e crescita culturale del Club.
b) E’ Socio Famigliare il convivente del Socio ordinario appartenente allo stesso nucleo. Ha diritto al voto e può essere eletto consigliere.
c) Può diventare Socio Onorario colui che si sia particolarmente distinto favorendo lo sviluppo del Club. L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario che partecipa all’assemblea e alle riunioni dei consigli direttivi, con voto solo consultivo.
d) E’ Socio Sostenitore colui che offre spontaneamente e gratuitamente beni, servizi e contributi finanziari per un miglior andamento del Club. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
e) La qualifica di Socio non muta con il cambio di residenza, perché il Socio può essere ovunque residente.
f) Il Socio che non ha versato entro il ventotto febbraio di ogni anno le quote sociali è considerato moroso e può perdere la qualifica di Socio. La qualifica di Socio si perde anche per dimissioni (da dare per iscritto), per morte e per radiazione.
g) La radiazione viene pronunciata dal Consiglio Direttivo allorché il Socio abbia mancato all’onore ed ai doveri Sociali.
 
Art. 9 Organi dell'Associazione

Sono Organi del CLUB CAMPERISTI SARDI:
a) l’Assemblea dei Soci.
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.
 
Art. 10 L'Assemblea dei soci

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio. Essa inoltre:
• elegge i componenti del Consiglio Direttivo con un’unica votazione a scrutinio segreto;
• delibera sugli argomenti all’ordine del giorno;
• delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
• delibera sulle modifiche al presente Statuto mediante assemblea riunita in forma straordinaria;
• approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
• delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
• delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio; pure in forma straordinaria.
L’assemblea dei soci si riunisce ogni qual volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità e deve essere convocata quando sia richiesta da almeno un quinto dei Soci.
L’Assemblea dei Soci è convocata per iscritto mediante invito spedito per posta elettronica (e-mail) ad ogni Socio avente diritto al voto almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione. L’Assemblea dei Soci, sia in forma ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione (può essere convocata anche per una sola ora dalla prima convocazione) con qualsiasi numero di presenti.
L’Assemblea dei Soci è presieduta da un socio designato dalla stessa.
Il Presidente dell’Assemblea, a sua volta designa un socio ad esercitare le funzioni di segretario, salvo l’intervento del Notaio.
Ogni Aderente all’Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all’Associazione che non sia Amministratore, Revisore o dipendente dell’Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di 1 (uno) deleghe.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo.
 
Art. 11 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo del CLUB CAMPERISTI SARDI è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11 eletti dall’Assemblea dei soci; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea.
I consiglieri devono essere Aderenti all’Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente ed, eventualmente, il Tesoriere ed il Segretario. Col benestare del Consiglio il Segretario può essere Tesoriere in mancanza di nomina di questo.
Il Consigliere assente ingiustificato in tre riunioni di Consiglio Consecutive può decadere dalla carica; gli subentra il primo dei non eletti e se non accetta gli subentra altro o altri Soci per cooptazione su invito scritto del Presidente così come nei casi di recesso per qualsiasi motivo.
Tutte le cariche sono a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo delle deliberazioni dell’Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente all’Assemblea medesima.
In particolare può:
- predisporre il regolamento interno riguardante lo svolgimento dei servizi e provvedere alle sue   modifiche;
- nominare i membri delle commissioni istituite con deliberazione dell’Assemblea dei Soci;
- deliberare per le assunzioni e i licenziamenti del personale;
- deliberare l’adesione ad altri Enti, Organismi e Associazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali;
- promuovere incontri culturali locali, nazionali ed internazionali;
- compiere atti di amministrazione ordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- affidare totalmente o parzialmente l’organizzazione e la gestione di iniziative e proposte ad Enti e/o
Società private particolarmente attrezzate e competenti;
- partecipare in Società cooperative e d’altro tipo designando Consiglieri e/o Soci con specifica competenza;
- mantenere collegamenti con organismi similari ed Enti pubblici e privati;
- nominare Delegati e Fiduciari di zona anche non Consiglieri.
Inoltre ha il compito di:
- predisporre il bilancio
- preparare al termine del mandato (se non sono state presentate liste al Segretario), lista dei candidati
comprendente un numero di nominativi almeno doppio di quello dei candidati da eleggere;
- proporre all’Assemblea l’entità delle quote d’iscrizione e delle quote associative un anno prima dell’entrata in vigore;
- curare l’applicazione dello Statuto e del Regolamento;
- nominare i Rappresentanti del Club in seno a organismi internazionali, nazionali o regionali o locali con fini convergenti a quelli statutari.
Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno tre Soci componenti il Consiglio.
Il Consiglio si riunisce online almeno tre volte all’anno.
Non è ammessa delega fra i Consiglieri.
Il Consiglio delibera nell’ambito delle sue competenze a maggioranza relativa.
Per la validità del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
 
Art. 12 Il Comitato Esecutivo

In vacanza del Consiglio Direttivo può funzionare un Comitato Esecutivo costituito da 3 membri: il Presidente, un Vice Presidente e il Segretario, col compito di mettere praticamente in atto le decisioni dell’Assemblea e del Consiglio e prendere provvedimenti urgenti anche di carattere finanziario per importi stabiliti dal Consiglio. Ogni provvedimento del Comitato Esecutivo deve essere convalidato dal Consiglio alla prossima riunione.
 
Art. 13 Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione può compiere tutti gli atti non riservati espressamente ad altri Organi Sociali e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari.
In casi d’urgenza adotta i provvedimenti che ritiene necessari sottoponendo appena possibile al Comitato Esecutivo oppure al Consiglio Direttivo.
In assenza del Presidente i poteri sono esercitati dal Consigliere indicato dal Consiglio o dal Vice Presidente delegato dal Presidente.
Il Presidente, qualora sia contrario ad una delibera assunta dal Consiglio Direttivo, può chiedere che i consiglieri costituenti la maggioranza assumano in proprio, per la specifica delibera e per gli affari connessi, le obbligazioni derivanti dal iniziativa verso terzi, rappresentando a tutti gli effetti l’Associazione.
I consiglieri costituenti la maggioranza non possono opporre il rifiuto, pena la decadenza della delibera.
Il Presidente entro 30 giorni dall’elezione, pena la decadenza della carica, deve, qualora sussistano obbligazioni sociali ancora da adempiere ed in corso di adempimento, liberare il suo predecessore delle responsabilità personali per le obbligazioni assunte in nome e per conto del Club. La liberazione deve avvenire con espromissione liberatoria qualora il creditore accetti di liberare il precedente Presidente.
Qualora il creditore non consenta la liberazione del Presidente, il nuovo eletto deve rilasciare al predecessore fideiussioni personali a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte suo tramite.
Il Consiglio Direttivo, su richiesta del precedente Presidente, ha l’obbligo di dichiarare la decadenza del neo eletto qualora questi entro trenta giorni non adempia all’espromissione o alla fideiussione. Il precedente Presidente al fine della sua liberazione ha l’onere di indicare e documentare specificatamente quali siano le obbligazioni contratte in nome e per conto del Club ed a perseguimento delle sue finalità.
Il Presidente del Club è anche Presidente del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.
Il Presidente può conferire deleghe e mandati per particolari mansioni ad un socio competente od a professionista di fiducia.
 
Art. 14 Il Segretario

Il Segretario dell’Associazione può essere revocato dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo. Se non Consigliere, non ha diritto di voto.
Può essere coadiuvato da un Vice Segretario.
 
Art. 17 Avanzi di Gestione

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
 
Art. 18 Scioglimento e Liquidazione

L’Assemblea dei Soci, con la partecipazione di almeno tre quarti dei componenti e con deliberazione di almeno tre quarti dei presenti, può deliberare lo scioglimento dell’Associazione provvedendo alla nomina del liquidatore e indicando la destinazione da darsi al patrimonio.
Il Consiglio in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 
Art. 19 Bilanci

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
I bilanci debbono essere inviati per via telematica a tutti i soci almeno quindici giorni prima dell’Assemblea convocata per la loro approvazione.
Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti fatti nel bilancio preventivo.
Per le spese impreviste è stanziato un apposito fondo di riserva a disposizione del Consiglio Direttivo.
Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
Entro un mese dalla delibera dell’Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo deve essere trasmesso per conoscenza agli enti di competenza.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Gli eventuali utili non potranno mai essere distribuiti e dovranno essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione, previo accantonamento al fondo patrimoniale.
 
Art. 20 Clausola Compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Cagliari.
 
Art. 21 Norme Transitorie

Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.